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Statuto

Associazione di volontariato Consultorio “La Famiglia

 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

Art. 1

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione di volontariato Consultorio “La Famiglia”.

 

Art. 2

L’associazione, con sede in Lucera (Fg) alla Via R. Pio Petrilli n. 1 potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

 

OGGETTO

 

 Art. 4

L’Associazione di volontariato Consultorio “La Famiglia” è un’associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di assistere, senza ragioni di lucro, la famiglia nella sua dimensione umana globale e non solo sanitaria, prima e dopo la sua formazione, con particolare riguardo alle famiglie che si trovano in situazioni difficili; l'attività di assistenza verrà svolta secondo i principi della tradizione religiosa, morale e civica della famiglia cattolica italiana.

L’Associazione attuerà lo scopo soprattutto mediante:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità e, per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile e anche attraverso l'organizzazione di iniziative in preparazione al matrimonio e per l'educazione sessuale;

b) lo sviluppo dei valori religiosi, morali e sociali della famiglia;

c) l’indicazione ed eventuale somministrazione, nel rispetto della morale cattolica nonché dell'integrità fisica dei soggetti, dei mezzi necessari al conseguimento delle finalità scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;

d) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

e) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e a favorire la procreazione responsabile, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;

f) la promozione dello studio e della ricerca scientifica nelle discipline attinenti agli aspetti precedenti ed alle precedenti materie;

g) la gestione di un consultorio familiare (autorizzazione della Regione Puglia Prot. N° 24/4930/428 con  Delibera n.7361 del 22/9/86).

Per il raggiungimento di dette finalità, l’associazione potrà anche collaborare, effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere dei collegamenti.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, sotto l’osservanza di ogni prescrizione di legge, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

SOCI

 

 Art. 5

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- ordinari, che aderiscono all’associazione versando la quota sociale annuale;

- operativi, che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la quota sociale annuale.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

 

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

 Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 9

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Probiviri;

e) il Comitato di Settore.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 10

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;

b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) di nominare i Probiviri;

d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

 

Art. 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail inviata almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire la quota sociale annuale dovuta dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Il Segretario può  ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

 

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L’avviso di convocazione, consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria o fax o e-mail o comunicato verbalmente, dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

 

PRESIDENTE

 

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

 

PROBIVIRI

 

Art. 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

COMITATO DI SETTORE

 

Art. 22

L’Associazione può istituire per ogni settore operativo un Comitato di Settore i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Settore è composto dal presidente dell’associazione con funzione di indirizzo e da ulteriori cinque membri effettivi e due supplenti scelti nell'ambito dei soci e dei collaboratori-volontari. Il Comitato di Settore elegge al suo interno un segretario durante la sua prima riunione.

Il Comitato esegue le attività del proprio settore che gli saranno delegate dal Consiglio Direttivo in relazione alla programmazione annuale del centro. Il Comitato ha anche una funzione propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo per le attività di settore da realizzare.

Il Comitato può emanare un proprio regolamento organizzativo che dovrà essere approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

 

ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

 

Lucera, il 11/01/2011





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Riconosciuto con Delibera della Giunta Regionale Regione Puglia n. 7361 del 22/09/1986 | Convenzionato con l'Ausl Fg/3