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26/10/2008
Categoria: Consulente Legale
     
L’ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE NON DETERMINA DI PER SE’ LA RESPONSABILITA’ DELLA SEPARAZIONE E QUINDI LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO.

 


 


Spesso ci viene chiesto se, in caso di impossibilità sopraggiunta di convivenza fra coniugi, quando essa diviene davvero pericolosa per sé e per la prole, andar via di casa (il cosiddetto abbandono del tetto coniugale), può comportare una responsabilità per il venire meno del dovere di coabitazione e di assistenza reciproca fissato nell’art. 143 codice civile, con conseguente addebito in caso di separazione giudiziale (con quel che segue in termini di assegno, di affidamento di figli o della casa coniugale – e su quest’ultimo tema parleremo in una prossima occasione).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è più volte espressa, ma, ovviamente, tale indirizzo resta per lo più noto ai soli addetti ai lavori o a chi mastica bene o male un po’ di giurisprudenza.
In verità la Corte ha fissato alcuni principi in proposito che val bene qui sottolineare per dar sfogo al quesito che spesso ci viene posto.
In primis: in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale (cioè sia stata la o una delle cause) nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve
essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18
settembre 2003, n. 13747).
Di poi: a questi fini, l'indagine circa l'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale (Cass. 14 novembre 2001, n. 14162).

Infine: l'abbandono della casa familiare, in particolare, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, quindi, causa di addebito della separazione. Ma là dove provoca l'impossibilità della convivenza.
Non concreta invece una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, oppure quando risulti intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale (Cass. 28 agosto 1996, n. 7920; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. 11 agosto 2000, n. 10682; Cass. 10 giugno 2005, n. 12373; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1202).

Questo principio è stato ancora una volta confermato a chiare lettere nella recente sentenza della Suprema Corte ( 10 Aprile 2008, n.9338) per cui possiamo rassicurare i nostri assistiti che, laddove l’allontanamento dalla casa familiare, sia necessitato; ovvero addirittura obbligato dal comportamento dell’altro coniuge (molestie, violenza, alcoolismo, droga etc.); ovvero ancora quando la convivenza, per fatti risalenti a pregressi situazioni di conflitto fra i coniugi; ciò non potrà costituire motivo di responsabilità tale da far prevedere una dichiarazione di addebito della responsabilità della separazione in capo al coniuge che è costretto ad allontanarsi. E quindi non determinerà neanche situazioni di diniego dell’affidamento della casa coniugale e quant’altro.

Avv. Raffaele Preziuso



     
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